Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Sezione 4: Produzione, certificazione (s.l.) e condizionamento
Art. 19 Condizioni generali
1Possono essere prodotti unicamente materiale di moltiplicazione e piante:
a. appartenenti a una categoria di materiale di cui agli articoli 8-12;
b. prodotti sotto la responsabilità di un produttore riconosciuto;
c. appartenenti a una varietà:
1. ammessa nell’elenco delle varietà da frutto ai sensi dell’articolo 13,
2. ammessa con descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nell’elenco comune delle varietà dell’Unione europea o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE8 qualora tale descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta sia messa a disposizione dell’UFAG, o
3. di una varietà sperimentale qualora vi sia una descrizione ufficiale, una descrizione ufficialmente riconosciuta o un rapporto di un organismo ufficiale competente attestante che la varietà pertinente è distinguibile, omogenea e stabile;
d. provenienti da colture di moltiplicazione registrate come:
1. piante madri di materiale di prebase,
2. piante madri di materiale di base,
3. piante madri di materiale certificato,
4. piante certificate,
5. materiale CAC; e
e. rispondenti ai requisiti di qualità di cui all’allegato 3.
2Può essere certificato (s.l.) unicamente il materiale delle colture di moltiplicazione di cui del capoverso 1 lettera d numeri 1-4, qualora le piante madri rispettino il principio di filiazione delle categorie ai sensi degli articoli 9-11 e siano state moltiplicate secondo le esigenze previste dalla presente ordinanza.
3In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere prodotti e certificati (s.l.) anche materiale di moltiplicazione e piante di portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà.
Art. 20 Riconoscimento dei produttori
1Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’UFAG il quale accorda il riconoscimento.
8Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 , recante
modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo