Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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f. candidata pianta madre di materiale di prebase: una pianta madre che è destinata alla registrazione come pianta madre di materiale di prebase e che non è stata ottenuta mediante la moltiplicazione, il rinnovo o la propagazione di una pianta madre di materiale di prebase.

Art. 6 Coltura di moltiplicazione

Per coltura di moltiplicazione si intendono il terreno, le piante madri nonché il materiale di moltiplicazione e le piante da esse ottenuti, di una particella di produzione.

Art. 7 Crioconservazione

Per crioconservazione si intende la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.

Art. 8 Organismo nocivo e controllo

Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

a. organismo nocivo: le piante, gli animali o gli agenti patogeni di qualsiasi specie, ceppo o biotipo di cui all’allegato 3, che possono danneggiare piante, frutti e prodotti vegetali;

b. ispezione visiva: l'esame di piante o parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;

c. analisi: l'esame diverso dall'ispezione visiva;

d. campionatura: il prelievo di materiale vegetale dalla coltura di moltiplicazione per farlo analizzare;

e. «praticamente indenne da organismi nocivi»: la misura in cui gli organismi nocivi presenti sul materiale di moltiplicazione o sulle piante è talmente esigua da garantire qualità e utilità accettabili del materiale di moltiplicazione.

Art. 9 Materiale di prebase

Per materiale di prebase si intende il materiale di moltiplicazione:

a. prodotto, secondo metodi riconosciuti a livello internazionale o secondo un metodo biologico molecolare riconosciuto equivalente dall’UFAG al fine di conservare l’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché di prevenire la contaminazione da parte di organismi nocivi;

b. ottenuto direttamente per via vegetativa da una pianta madre di materiale di prebase o mediante riproduzione sessuata di piante madri di materiale di prebase;

c. destinato alla produzione di materiale di base o di materiale certificato diverso dalle piante;

d. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale di prebase; e