Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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2Un riconoscimento specifico è necessario:

a. per ogni genere o specie di cui all’allegato 1; e

b. per ogni categoria di materiale di cui agli articoli 9-12.

c. per ogni attività seguente in relazione al materiale di moltiplicazione e alle piante di varietà da frutto:

1. moltiplicazione, rinnovo e produzione di piante madri,

2. produzione,

3. conservazione, o

4. condizionamento che comprende tutte le manipolazioni delle partite di materiali.

3Sono riconosciuti i produttori che:

a. possiedono già un’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari ai sensi dell’articolo 77 dell’ordinanza del 31 ottobre 20189 sulla salute dei vegetali (OSalV);

b. dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;

c. sono autorizzati dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effettuare la moltiplicazione;

d. dispongono di sistemi e processi che consentono loro di garantire la tracciabilità della merce.

4Il numero di omologazione attribuito dal Servizio fitosanitario federale di cui all’articolo 77 capoverso 2 OSalV vale come numero identificativo del produttore.

Art. 21 Obblighi dei produttori

I produttori riconosciuti sono tenuti a:

a. prendere misure atte a garantire che il materiale soddisfi le esigenze poste dalla presente ordinanza alle categorie di cui agli articoli 9-12; a tal fine i produttori devono allestire e tenere a disposizione dell’UFAG, su richiesta, un piano di rilevamento e monitoraggio dei punti critici del processo di produzione che contempli i punti seguenti:

1. produzione,

2. ubicazione e numero delle piante,

3. calendario della coltura,

4. processi di moltiplicazione,

5. processi di imballaggio, immagazzinamento e trasporto;

b. effettuare ispezioni visive e, se del caso, campionature e analisi nelle colture di moltiplicazione e sul materiale di moltiplicazione al fine di individuare la presenza degli organismi nocivi menzionati nell’allegato 3 numeri 10 e 11 per il genere o la specie pertinente nonché segnalare all’UFAG la comparsa

9 RS 916.20