Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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2 Ordinanza dell'UFAG sull’agricoltura biologica

2.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sull'agricoltura biologica (RS 910.18) disciplina i requisiti dei prodotti commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali e agli animali da reddito. L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181) definisce i dettagli tecnici di vari ambiti dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Le due ordinanze sono del 22 settembre 1997.

La presente nuova ordinanza dell'Ufficio integra le due ordinanze e disciplina l'ambito delle importazioni di prodotti biologici, la cui competenza dispositiva spetta all'UFAG. Entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

In base alla sua facoltà di concludere accordi giusta l'articolo 177a capoverso 2 LAgr, l'UFAG conclude accordi di equivalenza in ambito biologico con Paesi che producono, elaborano e controllano prodotti biologici secondo regole equivalenti. Inoltre, in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, l'UFAG può riconoscere anche unilateralmente i Paesi che forniscono le adeguate garanzie. L'allegato 1 contiene il cosiddetto «Elenco dei Paesi». Nelle specificazioni relative ai singoli Paesi l'UFAG può anche, in virtù dell'articolo 24 capoverso 6 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per determinati Paesi.

Articolo 2

Giusta l'articolo 23a capoverso 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (RS 910.18), oltre agli enti di certificazione e alle autorità di controllo riconosciuti in base alla procedura UE, l'UFAG può riconoscere gli enti che certificano determinati prodotti biologici destinati all'importazione secondo regole equivalenti. La presente ordinanza contiene l’elenco di questi enti supplementari. Anche per questi enti l'UFAG può eventualmente semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo.

Articolo 3

Questo articolo disciplina l'entrata in vigore.

Allegato 1

L'allegato 1 è l'elenco dei Paesi di cui all'articolo 1.

Allegato 2

L'allegato 2 è l'elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo di cui all'articolo 2.

La menzione degli enti di certificazione della Gran Bretagna all’allegato 2 è già prevista poiché si parte dal presupposto che al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza dell’UFAG sull’agricoltura biologica (1° gennaio 2021) sarà già stato possibile firmare una soluzione transitoria per il commercio di prodotti biologici tra la Svizzera e la Gran Bretagna, in seguito alla sua uscita dall’UE.

2.3 Risultati della consultazione

2.4 Ripercussioni

2.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione dal profilo delle risorse personali e finanziarie.