Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Introduzione Consultazione

Ordinanza Proposte in consultazione Pag. (n. RS)

• Dal 2022 il contingente doganale parziale n. 14.4 per prodotti a base di patate sarà ripartito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali e comprenderà soltanto due categorie di merce.

• Il contingente doganale autonomo n. 31 per prodotti di frutta a granella è abolito.

• Il contingente doganale parziale n. 05.5 per la carne halal di animali della specie bovina è aumentato di 60 tonnellate a 410 tonnellate, in quanto in base alle nuove specificazioni introdotte il 1° aprile 2019 la quota di osso nella carne importata ammonta a una sessantina di tonnellate.

• Il contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto essiccato all'aria è aumentato di 1500 tonnellate affinché il tasso di utilizzo del contingente doganale n. 6 «carne bianca» aumenti di questa quantità a scapito delle importazioni di prosciutto effettuate al di fuori del contingente.

• Dal 2021 le date dell'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili sono stabilite in modo che non cadano nel fine settimana, di lunedì, in un altro giorno festivo nazionale o in un giorno immediatamente successivo.

Ordinanza concernente • Si consente la liberazione di parti del contingente doganale75

l’importazione e per l’importazione di frutta fresca per la produzione di acl’esportazione di verdura, quavite, liquori e altri distillati, nonché di aceto commestibifrutta e prodotti della flori- le.

coltura, OIEVFF • Le quote dei contingenti doganali n. 20 (frutta da sidro e (RS 916.121.10) per la distillazione (mele e pere)) e 21 (prodotti di frutta a

granella (contenenti succo di mela e pera)), invece di essere messe all’asta, sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali («procedura progressiva alla frontiera»).

• Il contingente doganale autonomo n. 31 (prodotti di frutta a granella (contenenti succo di mela e pera)) è abolito per coerenza con la relativa modifica dell’OlAgr.

Ordinanza sul materiale di • Introduzione di una norma di delega a supporto della modi-81

(RS 916.151) e dell’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto.

moltiplicazione fica dell’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme Ordinanza sui prodotti fi- • Le specifiche europee relative al livello minimo di purezza85

tosanitari, OPF dei principi attivi e ai tenori massimi di impurezze si appli-(RS 916.161) cheranno anche in Svizzera.

• La procedura di revoca dell’autorizzazione di principi attivi già ritirati dal mercato nell’UE viene semplificata. I termini per l’esaurimento delle scorte e per l’utilizzo dei prodotti sono identici a quelli fissati nell’UE.

• L'indicazione del tenore di COV sull'etichetta dei prodotti fitosanitari è abolita.

• È vietata la fornitura a utilizzatori non professionisti di prodotti che non sono stati autorizzati per uso non professionale.