Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo

10 Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della flo-

ricoltura (OIEVFF), RS 916.121.10

10.1 Situazione iniziale

All’articolo 5 capoverso 3 lettera a OIEVFF si stabilisce che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può liberare per l’importazione parti del contingente doganale di verdura e frutta fresca se l’offerta indigena di tali prodotti non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione di determinati prodotti. Le voci di tariffa dei prodotti in questione sono indicate all’articolo 5 capoverso 3 lettera a OIEVFF. Con l’attuale base legale l’autorizzazione di domande per la liberazione di parti del contingente doganale di frutta fresca per la produzione di distillati, quali acquavite e liquori, nonché di aceto commestibile non è possibile. Le forti perdite del raccolto registrate nel 2017 a causa del gelo hanno evidenziato che, in caso di insufficiente offerta indigena, è necessaria una maggiore flessibilità nella liberazione di parti del contingente doganale per la produzione di distillati e aceto commestibile.

I contingenti doganali numero 20 (frutta da sidro e per la distillazione (mele e pere); 172 t nette) e 21 (prodotti di frutta a granella (contenenti succo di mela e pera); 244 t nette in equivalenti di frutta a granella), esigui dal profilo quantitativo, ogni anno sono messi all’asta con un elevato dispendio amministrativo per l’Amministrazione e gli importatori interessati. Il contingente doganale numero 20 viene attribuito nel corso del secondo semestre per importazioni nel periodo che va dal 1° settembre al 30 novembre dello stesso anno ed è poco richiesto. Il contingente doganale numero 21 viene attribuito alla fine dell’anno per importazioni nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo ed è molto richiesto.

Le quote del contingente doganale autonomo numero 31 (prodotti di frutta a granella (contenenti succo di mela e pera); 3 100 t nette in equivalenti di frutta a granella) sono attribuite secondo la prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione («esportazione di compensazione»), ovvero soltanto ai richiedenti che hanno previamente effettuato per proprio conto le esportazioni di compensazione richieste. Nel 2011 è stata presentata per l’ultima volta una domanda di quote del contingente doganale numero 31 e assegnata una quota di questo contingente.

10.2 Sintesi delle principali modifiche

Con l’inclusione delle voci di tariffa di distillati e aceto commestibile nell’elenco dei prodotti di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettera a si consente la liberazione di parti del contingente doganale per l’importazione di frutta fresca per la produzione di acquavite, liquori e altri distillati, nonché di aceto commestibile.

Le quote dei contingenti doganali numero 20 e 21, invece di essere messe all’asta, sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali («procedura progressiva alla frontiera»).

Il contingente doganale autonomo numero 31 è abolito. La relativa modifica dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l’importazione di prodotti agricoli (ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr; RS 916.01) a partire dal 1° gennaio 2021 è proposta nell’ambito del presente pacchetto di ordinanze agricole 2020. Nell’OIEVFF è proposta l’abrogazione delle norme per l’assegnazione del contingente doganale numero 31.

10.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 3 lettera a

L’UFAG, in caso di insufficiente offerta di frutta e verdura svizzera, può liberare parti del contingente doganale per l’importazione dei suddetti prodotti per l’industria di trasformazione, se la merce importata è trasformata in prodotti delle voci di tariffa indicate all’articolo 5 capoverso 3 lettera a. La gamma di prodotti nei quali la merce fresca deve essere trasformata a livello industriale, è estesa ai prodotti delle voci di tariffa 2208 (alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a