Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo

OIEVFF

Il Consiglio federale deciderà probabilmente a fine ottobre 2020 in merito alla modifica proposta. La vendita all’asta del contingente doganale numero 21 avviene ogni anno nel quarto trimestre per le importazioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo. Per poter informare gli importatori in tempo sulla modifica concernente il metodo di attribuzione e concedere loro il tempo sufficiente per la pianificazione e l’organizzazione, nel 2020 sarà effettuata un’ultima vendita all’asta del contingente doganale numero 21 per le importazioni nell’anno successivo (periodo di contingentamento 2021). A partire dal 1° gennaio 2022 l’attribuzione del contingente doganale per il periodo di contingentamento 1° gennaio – 31 dicembre 2022 avverrà in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Articolo 17

L’articolo 17 disciplina l’assegnazione delle quote del contingente doganale numero 31. Nell’ambito del presente pacchetto d’ordinanze agricole 2020 si propone di abolire tale contingente doganale modificando l’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01; all. 1 n. 13 e all. 3 n. 11). Con l’abolizione del contingente doganale numero 31 l’articolo 17 OIEVFF diventa obsoleto e si propone quindi la sua abrogazione.

Articolo 18a capoverso 2

In virtù dell’articolo 18a capoverso 1, l’UFAG può modificare l’inizio dei periodi di liberazione per il contingente doganale numero 104 (Piante di frutta a granella e di frutta a nocciolo) conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica. Le date attuali di liberazione stabilite nell’OIEVFF nel 2021 cadrebbero tutte di sabato per cui occorre modificarle in modo che per più anni non coincidano con un fine settimana, con un giorno festivo ufficiale, un lunedì o un giorno successivo a una festività. Per motivi di natura amministrativo-economica la modifica è proposta nell’ambito del pacchetto di ordinanze agricole 2020.

Articolo 24a

L’articolo 24a stabilisce che l’assegnazione secondo il metodo della «procedura progressiva alla frontiera» per il contingente doganale numero 21 si attuerebbe solo a partire dal 2022.

10.4 Risultati della procedura di consultazione

10.5 Ripercussioni

10.5.1 Confederazione

Il maggior dispendio amministrativo per le attribuzioni di cui all’articolo 5 capoverso 3 lettera a è compensato con l’eliminazione del dispendio per la vendita all’asta dei contingenti doganali numero 20 e 21.

Eliminando i prezzi d'aggiudicazione per i contingenti doganali numero 20 e 21 vengono meno entrate per un importo di circa 140 000 franchi l’anno (base media triennale 2016-2018). Quasi la metà dei ricavi provengono dalla vendita all’asta del contingente doganale numero 21.

Ad eccezione del 2017, anno in cui le perdite di raccolto sono state notevoli a causa delle gelate tardive, con ripercussioni anche sui primi mesi del 2018, negli scorsi anni sono stati importati solo piccoli quantitativi di frutta fresca da sidro all’aliquota di dazio fuori contingente, per cui anche le importazioni del periodo 2017-2018 al di fuori del contingente numero 20, pari complessivamente a 74 tonnellate, sono state esigue. Nella media triennale 2016-2018, a fronte delle 244 tonnellate importate nel quadro del contingente doganale numero 21, sono state importate circa 4500 tonnellate di prodotti (circa 6800 t equivalenti di frutta a granella) all’aliquota di dazio fuori contingente. Non si può prevedere quali prodotti saranno importati all’interno del contingente doganale numero 21 e quali al di fuori di questo. Di conseguenza non si può prevedere neanche come evolveranno gli introiti doganali in base alle aliquote del contingente e fuori contingente.