Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo
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Considerato il mancato utilizzo dal 2012, l’abolizione del contingente doganale numero 31 non comporta alcun cambiamento rispetto agli anni precedenti per la Confederazione.
10.5.2 Cantoni
Le modifiche proposte non tangono i Cantoni.
10.5.3 Economia
Per le distillerie e i produttori di aceto le modifiche proposte equivalgono a un accesso più conveniente dal profilo dei costi alla materia prima necessaria in periodi con un’offerta indigena insufficiente. Per le organizzazioni del settore possono comportare un maggior dispendio amministrativo poiché le domande d’importazione devono essere confrontate con i quantitativi disponibili all’interno del Paese ed esaminate.
Per le importazioni di frutta da sidro e per la distillazione nonché di prodotti di frutta a granella la modifica proposta comporta una semplificazione amministrativa e, con l’eliminazione dei costi d’offerta,
compresi i prezzi di aggiudicazione pari a circa 140 000 franchi all’anno (base media triennale 2016- 2018), importazioni nel complesso più convenienti. Poiché gli importatori non dovrebbero più pianificare fino a un anno in anticipo se intendono importare o no, la modifica proposta si traduce in una maggiore flessibilità. Se, nella vendita all’asta, vi è il rischio di non ricevere alcuna aggiudicazione di quote del contingente doganale, con il metodo in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali vi sarebbe il rischio che il contingente sia già esaurito nel momento in cui un’azienda intende effettuare l’importazione e che le merci da importare debbano essere sdoganante all’aliquota di dazio fuori contingente.
Qualora in futuro un’azienda esporti per proprio conto merci delle voci di tariffa del contingente doganale numero 31, in caso di un’abolizione del contingente non ci sarebbe più la possibilità di effettuare importazioni all’aliquota di dazio del contingente in base alle esportazioni.
10.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera in virtù del diritto internazionale.
Con l’abolizione del contingente doganale numero 31 assegnato sulla base di una prestazione all’interno del Paese sotto forma di esportazioni di compensazione, è possibile ridurre il numero di domande che i Paesi dell’OMC potrebbero porre relativamente alla conformità delle disposizioni svizzere in materia di accesso al mercato con il diritto OMC.
Le ulteriori disposizioni proposte sono del tutto compatibili con gli obblighi dell’OMC, in particolare per quanto concerne l’accesso al mercato e le licenze d’importazione, nonché gli accordi tra la Svizzera e l’Unione europea (UE).
10.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
10.8 Basi legali
La base legale è costituita dagli articoli 21 capoversi 2 e 4 nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).