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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute RU 2020
1Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:
a. nelle aziende che fabbricano, trattano, etichettano o preimballano prodotti di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni due anni;
b. nelle aziende che fabbricano derrate alimentari con singoli ingredienti di cui all’articolo 8a: almeno una volta ogni due anni;
c. nelle aziende d’estivazione che fabbricano prodotti di cui alla presente ordinanza: almeno una volta ogni otto anni; le aziende d’estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo;
d. nelle aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a: almeno una volta ogni quattro anni; nelle aziende d’estivazione almeno una volta ogni otto anni
2I controlli sono effettuati da un ente di certificazione incaricato dall’azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per aziende che fabbricano prodotti di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l’ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria.
3Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsabile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:
a. controllo, ogni anno, di almeno il 15 per cento delle aziende d’estivazione, in base ai rischi o nel quadro di analisi a campione;
b. controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l’intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi.
4Nella misura del possibile, i controlli devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato.
6L’ente di certificazione notifica le infrazioni constatate alle autorità cantonali competenti e all’UFAG.
Art. 13 Frase introduttiva
Le aziende di cui all’articolo 12 capoverso 1 devono:
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.