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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 10 Materiale di base

Per materiale di base si intende il materiale di moltiplicazione:

a. prodotto, secondo metodi riconosciuti a livello internazionale o secondo un metodo biologico molecolare riconosciuto equivalente dall’UFAG al fine di conservare l’identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché di prevenire la contaminazione da parte di organismi nocivi;

b. ottenuto per via vegetativa direttamente o in un numero limitato di generazioni da materiale di prebase;

c. destinato alla produzione di materiale certificato;

d. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale di base; e

e. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 11 Materiale certificato

1Per materiale certificato si intende il materiale di moltiplicazione:

a. ottenuto per via vegetativa direttamente da materiale di base o da materiale di prebase oppure, laddove sia destinato alla produzione di portainnesti, da sementi certificate (s.l.) di materiale di base o di materiale certificato di portainnesti;

b. destinato alla produzione di piante;

c. che adempie i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale certificato; e

d. prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2Per materiale certificato si intendono altresì le piante:

a. ottenute direttamente da materiale certificato, materiale di base o materiale di prebase;

b. destinate alla produzione di frutta;

c. che adempiono i requisiti di cui all'allegato 3 per il materiale certificato; e

d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 12 Materiale CAC (Conformitas Agraria Communitas)

Per materiale CAC si intendono il materiale di moltiplicazione e le piante:

a. aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;

b. destinati:

1. alla produzione di materiale di moltiplicazione o di piante; o

2. alla produzione di frutta; e

c. che adempiono i requisiti di cui all’allegato 3 per il materiale CAC; e