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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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Art. 16 Esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità

1Gli esami ufficiali della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità sono effettuati sotto la responsabilità dell’UFAG. Quest'ultimo può affidare l'esecuzione degli esami a un servizio estero da esso riconosciuto.

2Qualora gli esami della distinguibilità, dell'omogeneità e della stabilità siano già stati effettuati da un servizio estero riconosciuto dall’UFAG, non è necessario ripeterli se:

a. il richiedente dispone di un'autorizzazione del costitutore per utilizzare i risultati dell’esame; e

b. il servizio estero accetta che questi risultati siano utilizzati nella procedura di ammissione nell’elenco delle varietà da frutto.

3Su richiesta del costitutore o del suo rappresentante, l’UFAG garantisce che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.

Art. 17 Durata dell’ammissione nell’elenco delle varietà da frutto

1Una varietà è ammessa per trent’anni nell’elenco delle varietà da frutto.

2L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per altri periodi di trent’anni nella misura in cui siano sempre adempiute le condizioni relative alla distinguibilità, all'omogeneità e alla stabilità e sia disponibile materiale della varietà.

3La domanda di proroga deve essere presentata per scritto all’UFAG cinque anni prima della scadenza dell'ammissione.

4L’UFAG può prorogare l’ammissione di una varietà per la quale non è stata presentata alcuna domanda scritta, se ciò è nell’interesse generale.

Art. 18 Stralcio dall’elenco delle varietà da frutto

È possibile stralciare dall'elenco una varietà o un clone se:

a. le condizioni di ammissione di cui all'articolo 14 non sono più adempiute;

b. al momento della domanda di ammissione e durante la procedura di ammissione, sono state fornite indicazioni false o fallaci;

c. il costitutore o il suo rappresentante ha presentato una richiesta in tal senso;

d. la varietà ha effetti collaterali inaccettabili sulle persone, sugli animali o sull’ambiente; o

e. sono date le condizioni per prendere misure preventive ai sensi dell’articolo 148a capoverso 1 della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura.

7 RS 910.1