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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
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d. prodotti secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Sezione 3: Ammissione nell’elenco delle varietà da frutto
Art. 13 Elenco delle varietà da frutto
1L’UFAG pubblica un elenco delle varietà ammesse alla produzione di materiale certificato (s.l.) e di materiale CAC per i generi e le specie menzionati nell'allegato 1.
2Nel caso di una certificazione (s.l.) clonale, i cloni della varietà ammessi alla certificazione (s.l.) sono menzionati nell'elenco.
Art. 14 Condizioni di ammissione
1Una varietà è ammessa nell'elenco delle varietà da frutto come varietà con:
a. descrizione ufficiale se:
1. è distinguibile, stabile e sufficientemente omogenea,
2. esiste una descrizione ufficiale,
3. la designazione della varietà risponde alle esigenze fissate nell’articolo 12 della legge del 20 marzo 19754 sulla protezione delle novità vegetali, e
4. all’UFAG viene messo a disposizione un campione di riferimento;
b. descrizione ufficialmente riconosciuta se:
1. esiste una descrizione riconosciuta dall’UFAG o dall’ente competente di uno Stato membro dell’Unione europea,
2. è dimostrato che il materiale della varierà è già stato commercializzato in Svizzera prima del 30 settembre 2012,
3. le esigenze di cui alla lettera a numeri 3 e 4 sono adempiute.
2Una descrizione ai sensi del capoverso 1 lettera b è riconosciuta se:
a. la varietà pertinente non è già descritta:
1. da una descrizione ufficiale,
2. da un descrizione riconosciuta da uno Stato membro dell’Unione europea, o
3. dalla descrizione di una risorsa fitogenetica della banca genetica5 che secondo l’analisi biologico-molecolare corrisponde al campione di riferimento della varietà;
b. adempie le esigenze di cui all’allegato 2.