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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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d. prodotti secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 3: Ammissione nell’elenco delle varietà da frutto

Art. 13 Elenco delle varietà da frutto

1L’UFAG pubblica un elenco delle varietà ammesse alla produzione di materiale certificato (s.l.) e di materiale CAC per i generi e le specie menzionati nell'allegato 1.

2Nel caso di una certificazione (s.l.) clonale, i cloni della varietà ammessi alla certificazione (s.l.) sono menzionati nell'elenco.

Art. 14 Condizioni di ammissione

1Una varietà è ammessa nell'elenco delle varietà da frutto come varietà con:

a. descrizione ufficiale se:

1. è distinguibile, stabile e sufficientemente omogenea,

2. esiste una descrizione ufficiale,

3. la designazione della varietà risponde alle esigenze fissate nell’articolo 12 della legge del 20 marzo 19754 sulla protezione delle novità vegetali, e

4. all’UFAG viene messo a disposizione un campione di riferimento;

b. descrizione ufficialmente riconosciuta se:

1. esiste una descrizione riconosciuta dall’UFAG o dall’ente competente di uno Stato membro dell’Unione europea,

2. è dimostrato che il materiale della varierà è già stato commercializzato in Svizzera prima del 30 settembre 2012,

3. le esigenze di cui alla lettera a numeri 3 e 4 sono adempiute.

2Una descrizione ai sensi del capoverso 1 lettera b è riconosciuta se:

a. la varietà pertinente non è già descritta:

1. da una descrizione ufficiale,

2. da un descrizione riconosciuta da uno Stato membro dell’Unione europea, o

3. dalla descrizione di una risorsa fitogenetica della banca genetica5 che secondo l’analisi biologico-molecolare corrisponde al campione di riferimento della varietà;

b. adempie le esigenze di cui all’allegato 2.

4 RS 232.16

5 RS 916.181