Avamprogetti
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 94Fedlex · Progetto
4Le persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 25 e 28 non possono trarre profitto dall’esito dell’esame.
Sezione 5: Commercializzazione
Art. 31 Commercializzazione
1Possono essere commercializzati unicamente il materiale di moltiplicazione e le piante:
a. appartenenti a una categoria di materiale di cui agli articoli 8-12;
b. appartenenti a una varietà:
1. ammessa nell’elenco delle varietà da frutto ai sensi dell’articolo 13;
2. ammessa con descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta nell’elenco comune delle varietà dell’Unione europea o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE10.
2In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere commercializzati per determinati scopi anche materiale di moltiplicazione e piante di varietà sperimentali nonché portainnesti non appartenenti ad alcuna varietà.
3Possono essere commercializzati anche materiale di moltiplicazione e piante di una varietà di nicchia previa autorizzazione dell’UFAG.
4In deroga al capoverso 1, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione di adeguate quantità di materiale di moltiplicazione e piante che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 19:
a. in caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento generale;
b. a scopi di ricerca e sperimentali; o
c. per la conservazione ex-situ di risorse fitogenetiche direttamente minacciate ai sensi dell’articolo 62 lettera b OSalV qualora esista un’autorizzazione eccezionale.
Art. 32 Varietà sperimentali
1Il materiale di moltiplicazione e le piante di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi sperimentali se:
a. la varietà è stata notificata all’UFAG; o
10Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo-
dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo