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Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 4 pagine

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e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto fisico;

f. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche, studi medici e dentistici.

Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione

1 La legge non è applicabile se relativamente all’importo della pigione o del fitto durante il periodo di chiusura in seguito alle misure ordinate dalle autorità per combattere il coronavirus:

a. esiste un esplicito accordo tra le parti contraenti;

b. esiste una decisione giudiziaria passata in giudicato.

2 In caso di pigioni o fitti mensili compresi tra 15 000 e 20 000 franchi una parte contraente può rinunciare all’applicazione della regolamentazione sulle pigioni e sui fitti prevista dalla presente legge; la dichiarazione di rinuncia è comunicata per iscritto all’altra parte contraente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Pigioni o fitti determinanti

1 La pigione o il fitto determinante corrisponde alla pigione netta o al fitto netto per i locali commerciali in locazione o in affitto, compresi tutti gli oggetti concessi in uso, ma escluse le spese accessorie.

2 Deve essere effettuata una detrazione adeguata se:

a. le spese accessorie sono incluse nella pigione o nel fitto;

b. la cosa locata o affittata presenta un’utilità abitativa.

3 Nel determinare l’importo della pigione o del fitto determinante non sono considerate le quote della pigione o del fitto basate sulla cifra d’affari.

Art. 5 Pigioni o fitti dovuti

I conduttori e gli affittuari di strutture e aziende accessibili al pubblico che in seguito alle misure ordinate dalle autorità per combattere il coronavirus hanno dovuto essere chiuse sono tenuti a versare, per la durata della chiusura ordinata e in deroga alle disposizioni del Codice delle obbligazioni3, il 40 per cento della pigione o del fitto determinante.

Art. 6 Strutture sanitarie

Alle strutture sanitarie che in seguito alle misure ordinate dalle autorità per combattere il coronavirus hanno dovuto limitare la loro attività si applica l’articolo 5 per la durata della limitazione ordinata, ma al massimo per due mesi.

3 RS 220