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Consultazione 2020/41: Legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19) · 4 pagine

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Art. 7 Indennità per situazioni di necessità economica

1 La Confederazione mette a disposizione un importo massimo di 20 milioni di franchi per il sostegno finanziario ai locatori che a causa delle perdite su pigioni o fitti dovute alla presente legge si ritrovano in una situazione di necessità economica.

2 Una situazione di necessità economica sussiste in particolare se è applicata una pigione sulla base dei soli costi o se il richiedente può dimostrare che le perdite finanziarie subite mettono a rischio la sua sopravvivenza economica.

3 Le domande sono presentate all’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le parti contraenti del rispettivo rapporto di locazione o affitto sono tenute a presentare documenti e fornire informazioni.

4 L’UFAB stabilisce nei singoli casi l’importo dell’indennità. Questa non può superare l’ammontare delle perdite finanziarie subite.

5 Se si delinea che il volume delle domande supera quello dei fondi disponibili, l’UFAB può:

a. stabilire ulteriori requisiti per definire una situazione di necessità economica;

b. limitare in generale l’importo dell’indennità.

Art. 8 Protezione giuridica

La valutazione delle domande di cui all’articolo 7 è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 9 Disposizione penale

1 Chiunque ottenga un’indennità di cui all’articolo 7 fornendo intenzionalmente informazioni false è punito con la multa fino a 10 000 franchi. Sono fatti salvi reati più gravi punibili secondo il Codice penale svizzero4.

2 I collaboratori dell’UFAB e i terzi da esso incaricati sono autorizzati a segnalare alle autorità preposte al procedimento penale le contravvenzioni di cui al capoverso 1 rilevate nello svolgimento della loro attività.

Art. 10 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni esecutive.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

4 RS 311.0