Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/45: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (misure di contenimento dei costi - 2° pacchetto) · 96 pagine

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mediche», «tariffe di riferimento per le cure stazionarie dispensate al di fuori del Cantone» nonché «trasmissione elettronica delle fatture». Il presente rapporto tratta tutte queste misure, anche se non per tutte si ritiene necessario un intervento a livello di legge. Per nove misure sono proposte modifiche legislative nella LAMal nonché modifiche analoghe, derivate dalle prime, nella legge federale sullʼassicurazione per lʼinvalidità, tenendo conto delle peculiarità di questo ramo delle assicurazioni sociali.

Il pacchetto si concentra sullʼintroduzione di un obiettivo di contenimento dei costi nellʼAOMS, che rappresenta segnatamente il controprogetto indiretto all’Iniziativa per un freno ai costi. Con lʼintroduzione di una prima consulenza viene inoltre creato un servizio obbligatorio, a cui tutti gli assicurati possono rivolgersi in caso di problemi di salute. La prima consulenza offre agli assicurati orientamento e sicurezza. Per potenziare le cure coordinate sono definite reti di cure coordinate intese quali fornitori di prestazioni a sé e promossi programmi di assistenza ai pazienti. Sono inoltre rafforzate le competenze della Confederazione nellʼambito della rimunerazione delle prestazioni mediche, in modo da renderne più conveniente la dispensazione in futuro. A tal fine è proposto un disciplinamento dellʼadozione di modelli di prezzo e di eventuali restituzioni nonché della limitazione dellʼapplicabilità della legge federale sulla trasparenza (LTras) ai documenti relativi alla valutazione dei medicamenti dellʼelenco delle specialità. Sono inoltre create le basi legali per un esame differenziato in base ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) e per il calcolo di una rimunerazione conveniente delle analisi, dei medicamenti nonché dei mezzi e degli apparecchi. La concorrenza intercantonale tra gli ospedali sarà promossa mediante la fissazione di tariffe di riferimento per le cure dispensate al di fuori del Cantone. Non da ultimo, in futuro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori saranno tenuti a trasmettere le fatture elettronicamente. Il presente pacchetto è infine completato con una precisazione della partecipazione ai costi in caso di maternità al fine di garantire la parità di trattamento delle pazienti. Vista lʼampia portata delle misure, anche il presente pacchetto, come già il primo, fa leva su tutti gli attori, chiamando ciascuno di essi ad assumersi le proprie responsabilità.

Sono proposti i seguenti adeguamenti legislativi:

1. introduzione di un obiettivo, che definisce obiettivi di costo per la crescita

dellʼAOMS e stabilisce misure correttive in caso di superamento dellʼobiettivo;

2. introduzione di una prima consulenza, alla quale gli assicurati si rivolgono per

prima in caso di problemi di salute. La prima consulenza consiglia i pazienti e li cura direttamente o li invia a un altro fornitore di prestazioni;

3. potenziamento delle cure coordinate mediante la definizione di reti di cure

coordinate quali fornitori di prestazioni a sé;

4. promozione di programmi di assistenza ai pazienti al fine di potenziare le cure

coordinate;

5. disciplinamento dellʼadozione di modelli di prezzo e di eventuali restituzioni;

6. deroga allʼaccesso ai documenti ufficiali concernenti lʼimporto, il calcolo e le

modalità delle restituzioni nellʼambito dei modelli di prezzo;