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Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 4 pagine

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a) i servizi federali interessati: per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;

b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;

c) il gestore interessato da questi dati;

d) i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 25a Riduzione dei rischi associati all’uso di prodotti biocidi

1I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’uso di prodotti biocidi devono essere ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata.

2Il Consiglio federale stabilisce:

a) i settori di rischio determinanti;

b) i valori per ridurre dei rischi;

c) il metodo con cui calcolare se detti valori sono raggiunti.

2. Legge sull’agricoltura del 29 aprile 19984

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all’uso di prodotti fitosanitari

1I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’uso di prodotti fitosanitari devono essere ridotti e la qualità dell’acqua potabile, le acque superficiali e delle acque sotterranee deve essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012– 2015.

2Il Consiglio federale stabilisce il metodo con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti.

Minoranza (Thorens Goumaz, Levrat, Rechsteiner Paul, Zanetti Roberto)

1… essere migliorata. I rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee devono essere ridotti entro il 2027 del 50 per cento ed entro il 2035 del 70 per cento rispetto al valore medio degli anni 2012–2015.

2Il Consiglio federale stabilisce un indicatore con cui calcolare se i valori secondo il capoverso 1 sono raggiunti. L’indicatore tiene conto della tossicità e dell’uso dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale elabora un sistema d’informazione adeguato.

4 RS 910.1