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Consultazione 2020/5: Legge federale sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi · 4 pagine
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3Il Consiglio federale può definire valori di riduzione dei rischi per altri settori di rischio.
4Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti graduati in base al rischio e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso.
Minoranza (Germann, Bischof, Ettlin Erich, Hegglin Peter, Levrat, Noser)
4Le organizzazioni di categoria prendono provvedimenti per ridurre i rischi e riferiscono periodicamente alla Confederazione sulla natura e gli effetti dei provvedimenti che hanno preso.
5Il Consiglio federale può definire le organizzazioni di categoria.
6Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 1 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari entro due anni dalla scadenza del termine, in particolare revocando l’approvazione per le sostanze attive che presentano rischi particolarmente elevati.
Art. 164b Obbligo di comunicare per prodotti fitosanitari
1Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i dati pertinenti.
2Il Consiglio federale disciplina in particolare quali dati registrare e dove comunicarli.
Art. 165fbisSistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari
1La Confederazione gestisce un sistema d’informazione per registrare l’impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale e commerciale.
2Chiunque utilizza a titolo professionale o commerciale prodotti fitosanitari registra tutte le applicazioni nel sistema d’informazione.
3Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:
a) i servizi federali interessati: per sostenere l’esecuzione nel loro rispettivo ambito di competenza;
b) le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
c) il gestore interessato da questi dati;
d) i terzi autorizzati dal gestore.
Art. 165g Disposizioni d’esecuzione
Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165fbis, il Consiglio federale disciplina in particolare:
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