Avamprogetto OEEne

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 2 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1ºnovembre 20171 sull'efficienza energetica è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 30 settembre 20162 sull'energia (LEne), l'articolo 38 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici (LPChim) e l'articolo 40 della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 14 cpv. 2 lett. c e cpv. 4

2Nell’ambito dell’attività di controllo può in particolare:

c. ordinare un’omologazione energetica (valutazione della conformità) per gli impianti e gli apparecchi. I fabbricanti, gli importatori e i commercianti devono mettere gratuitamente a disposizione dell’UFE gli impianti e gli apparecchi necessari a questo scopo.

4Se dal controllo risulta che gli impianti, i veicoli e gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi insorti nell’ambito del controllo sono a carico della persona che ha commercializzato o ceduto tali impianti, veicoli o

apparecchi.

Art. 15

Abrogato

1 RS 730.02

2 RS 730.0

3 RS 813.1

4 RS 814.01

5 RS 946.51

2020–......