Avamprogetto OIBT

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 3 pagine

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Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 7 novembre 20011 sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b

1 Un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze specifiche, in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi statici di continuità e battelli, è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali:

a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su impianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1) e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o sotto la direzione di una persona che ha superato il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti; o

b. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato e:

1. dimostrano di aver svolto, sotto la direzione di un titolare dell’autorizzazione, tre anni di attività pratica su tali impianti, o

2. hanno concluso una formazione specialistica su tali impianti definita dall’Ispettorato.

Art. 18 cpv. 2

2Concerne soltanto il testo tedesco.

RS ..........

1 RS 734.27

2019–......