Avamprogetto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine
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Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 45 numero 3 e 52 capoverso 2 numero 2 della legge del 4 ottobre 19631 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) e l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di trasporto in condotta soggetti alla LITC.
2 Ai gasdotti costruiti per una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2 e 3 capoversi 1 e 2 nonché l’allegato 1 numeri 2−4.
Art. 2 Definizioni
1 Gli impianti di trasporto in condotta sono costituiti da condotte e impianti accessori.
2 Per oleodotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti liquidi.
3 Per gasdotti s’intendono gli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili o carburanti gassosi.
4 L’autorità di vigilanza tecnica fissa la categoria per le condotte destinate al trasporto di sostanze che possono trovarsi sia allo stato liquido sia allo stato gassoso.
5 Per impianti accessori s’intendono installazioni (quali pompe e accumulatori nonché edifici) destinate all’esercizio delle condotte. L’autorità di vigilanza tecnica stabilisce in dettaglio quali installazioni sono considerate impianti accessori.
1 RS 746.1
2 RS 814.01
2019–......