Avamprogetto O applicazione salvaguardie
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 21 pagine
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Ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie
del
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu);
visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI);
visti gli articoli 17 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione (LRaP),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo
1La presente ordinanza disciplina in particolare l’esecuzione dell’Accordo del 6 settembre 19784 tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Accordo sull’applicazione delle garanzie) e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 20005 all’Accordo sull’applicazione delle garanzie.
2Essa mira a garantire che i materiali e le attività assoggettate a questo accordo servano unicamente a scopi pacifici.
Art. 2 Campo di applicazione
1La presente ordinanza si applica:
a. ai seguenti materiali:
1. materiali nucleari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 10 dicembre 20046 sull’energia nucleare (OENu) e materiali fissili speciali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OENu,
1 RS 732.1
2 RS 946.202
3 RS 814.50
4 RS 0.515.031
5 RS 0.515.031.1
6 RS 732.11
2020–......