Avamprogetto Decreto federale

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 5 pagine

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concernente il recepimento del regolamento (UE) 2020/493 sul sistema FADO. DF

Art. 18a

1Il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) prevede la memorizzazione elettronica e lo scambio delle informazioni relative a documenti falsi e autentici al fine di individuare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode.

2I dati personali e i dati degni di particolare protezione possono essere trattati solo se ciò è strettamente necessario per gestire questo sistema e se sono correlati agli elementi di sicurezza o alle caratteristiche della frode di un documento.

3Hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2:

a. fedpol, per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 6b della legge del 22 giugno 20017 sui documenti d’identità;

b. le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale e per salvaguardare la sicurezza pubblica;

c. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per l’adempimento dei loro compiti nei settori del diritto in materia di asilo, stranieri e cittadinanza nonché della procedura di rilascio dei visti;

d. il Tribunale amministrativo federale, per l’adempimento dei suoi compiti quale autorità di ricorso nei settori del diritto in materia di asilo, stranieri e cittadinanza;

e. il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e le rappresentanze svizzere e le missioni in Svizzera e all’estero, nell’ambito della procedura di rilascio dei visti e di altri compiti nell’ambito del controllo dei documenti;

f. l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale nonché le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne di Schengen per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine;

g. l’Ufficio federale di giustizia (UFG), per l’adempimento dei suoi compiti nel settore del casellario giudiziale;

h. le autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni incaricate di ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 66a o 66abisdel Codice penale8 oppure l’articolo 49a o 49abisCPM9, gli articoli 64, 67 o 68 LStrI10 o l’articolo 65 LAsi11;

7 RS 143.1

8 RS 311.0

9 RS 321.0

10 RS 142.20

11 RS 142.31