Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 8 pagine
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1 Oggetto della procedura di consultazione
FADO è un sistema dell’UE di archiviazione delle immagini per lo scambio di informazioni tra Stati Schengen su elementi di sicurezza e potenziali caratteristiche della frode nei documenti autentici e falsi. L’esercizio e l’impiego di FADO attualmente sono retti dall’Azione comune 98/700/GAI1. Da un punto di vista formale, questa azione non fa parte tuttavia dell’acquis di Schengen e non è mai stata recepita dalla Svizzera. Ciononostante, dal 2010 la Svizzera partecipa di fatto a FADO. Il nuovo regolamento (UE) 2020/4932 crea una nuova base giuridica per il sistema FADO, che va a sostituire quella precedente e costituisce espressamente uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Inoltre la responsabilità dell’esercizio del sistema sarà trasferita dal segretariato generale del Consiglio dell’UE all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).
Con l’accordo di associazione a Schengen (AAS)3, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il 30 marzo 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato il regolamento (UE) 2020/493. Il 24 aprile 2020 la Svizzera ha concluso lo scambio di note per il recepimento del regolamento fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali. Il termine per il recepimento del regolamento (UE) scadrà il 23 marzo 2022. Entro tale termine dovrà inoltre aver luogo l’eventuale referendum.
Le disposizioni del regolamento (UE) 2020/493, pur essendo in linea di massima direttamente applicabili, contengono alcune prescrizioni all’attenzione del legislatore nazionale. La Svizzera è in particolare tenuta a determinare quali autorità nazionali potranno accedere a FADO (False and Authentic Documents Online) e secondo quali diritti d’accesso (art. 4 par. 6 del regolamento [EU] 2020/493). Il recepimento del regolamento UE richiede modifiche alla legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361).
2 Svolgimento della procedura di consultazione
Il 25 novembre 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate. La procedura di consultazione si è conclusa l’11 marzo 2021.
Sono pervenuti complessivamente 46 pareri. Nove partecipanti alla consultazione rinunciano espressamente a prendere posizione (GR, OW, TF, USI, SIAA, Aeroporto di Zurigo, CDI, CPS, SSDP). Nello specifico si sono espressi:
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Azione comune 98/700/GAI, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO), versione della GU L 333 del 9.12.1998, pag. 4.
2Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio, GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1.
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