Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 8 pagine
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siano rigorosamente rispettati e che dai collegamenti non risulti alcun abuso. AsyL fa inoltre presente che la discriminazione di cittadini di Stati terzi in materia di protezione dei dati costituisce una violazione inaccettabile dei diritti fondamentali (in particolare dell’art. 8 Cost.).
4 Osservazioni sull’articolo 18a capoverso 3
Per ragioni legate alla protezione dei dati, AI accoglie favorevolmente la limitazione dell’accesso a determinate autorità previsto dal l’articolo 18a capoverso 3 LSIP. Non ritiene inoltre necessario che i propri Comuni dispongano di un accesso al sistema FADO.
BL e VD ritengono inopportuna la limitazione dei diritti di accesso ai dati personali e ai dati degni di particolare protezione prevista dall’articolo 18a capoversi 2 e 3 LSIP. A loro avviso, bisognerebbe invece consentire in via più generale l’accesso all’intero sistema FADO, compresi i dati personali eventualmente registrati (formulazione proposta per la frase introduttiva del capoverso 3: «Hanno accesso al sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)»). Inoltre, poiché la competenza per ordinare misure di allontanamento e di respingimento è affidata al giudice, BL chiede di esaminare la possibilità di concedere l’accesso non solo alle autorità federali e cantonali di sicurezza ma anche a quelle giudiziarie. VD ribadisce l’importanza di concedere agli uffici cantonali della circolazione l’accesso a FADO. GE e FFS auspicano che la polizia dei trasporti possa ugualmente aver accesso al sistema FADO. Laddove non fosse possibile alla luce dello stato dei lavori a livello dell’UE in materia di accesso da parte di terzi, chiedono che la polizia dei trasporti entri comunque in linea di conto nel quadro dell’elaborazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 18a capoverso 5 LSIP. GE sottolinea inoltre l’importanza dell’accesso a FADO da parte delle polizie comunali del proprio Cantone. GL osserva che gli uffici cantonali della circolazione non sono necessariamente competenti per le misure amministrative e chiede pertanto di adeguare il capoverso 3 lettera j nel modo seguente: «gli uffici cantonali della circolazione e le autorità competenti per le misure amministrative, per l’adempimento dei loro compiti nel settore dell’ammissione alla circolazione stradale e delle misure amministrative». LU propone che l’articolo 18a capoverso 3 LSIP non si limiti a definire le autorità che hanno accesso al sistema FADO, ma che stabilisca anche diverse categorie di autorità alle quali è attribuito un accesso differenziato ai dati contenuti in FADO. UR osserva che la procedura di entrata e autorizzazione nel Cantone di Uri avviene in modo centralizzato attraverso l’autorità di migrazione. I Comuni sono competenti per la procedura di registrazione e comunicano in seguito all’autorità cantonale la modifica nonché le copie dei documenti d’identità (passaporto / carta d’identità). In tale contesto occorre pertanto valutare se estendere l’accesso a FADO anche ai Comuni. ZG rileva che l’articolo 18a capoverso 3 lettera c LSIP concede l’accesso a FADO in relazione al diritto di cittadinanza soltanto alle autorità di migrazione. Tuttavia tale accesso sarebbe di grande utilità anche alle autorità cantonali preposte alla naturalizzazione al di fuori del settore della migrazione. Propone pertanto di creare una base legale in tal senso nell’articolo 18a capoverso 3 LSIP.
UCS plaude al fatto che l’accesso sia espressamente previsto per gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti. ACS e ASSA apprezzano che gli uffici del controllo degli abitanti siano menzionati esplicitamente. Trattandosi dei primi interlocutori, in particolare in caso di arrivo di cittadini stranieri, tali uffici potrebbero fornire un importante contributo alla verifica e al riconoscimento di documenti falsi. ASSA auspica una collaborazione più stretta tra fedpol e gli uffici del controllo degli abitanti.
5 Osservazioni sull’accesso da parte di soggetti privati e sulla protezione dei dati
GE ritiene che la sicurezza dei dati nel sistema FADO debba essere garantita. TI valuta con occhio critico l’introduzione di un quarto livello che conceda a soggetti privati un accesso, seppure limitato, a informazioni potenzialmente sensibili.