Progetto
Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Allegato (n. II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice penale svizzero3
Art. 278a–278c inserire prima del titolo del titolo quattordicesimo
Art. 278a
Spionaggio e viola-1 Chiunque intenzionalmente scruta fatti, disposizioni, procedimenti o zione proditoria di
segreti militari oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa na-
zionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito,
allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, o
li rivela o li rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,
è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 278b
Violazione di se- 1
greti militari Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o
rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito,
chiunque intenzionalmente e indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce,
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.