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Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 4 pagine

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Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero3

Art. 278a–278c inserire prima del titolo del titolo quattordicesimo

Art. 278a

Spionaggio e viola-1 Chiunque intenzionalmente scruta fatti, disposizioni, procedimenti o zione proditoria di

segreti militari oggetti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa na-

zionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito,

allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, o

li rivela o li rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti,

è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria.

2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 278b

Violazione di se- 1

greti militari Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o

rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito,

chiunque intenzionalmente e indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

3 RS 311.0