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Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 4 pagine
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Art. 278c
Disobbedienza a
misure prese dalle Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordiautorità militari e nanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Gocivili
verno cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell’esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,
chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un’autorità militare, da un militare o da un’autorità civile,
è punito, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Legge federale del 23 giugno 19504 concernente la protezione delle opere militari
Art. 9
1Chiunque commette un atto represso dalla presente legge è sottoposto alla giurisdizione militare. Sono eccettuate le persone di condizione civile in tempo di pace se non hanno commesso l’atto congiuntamente a persone sottoposte al Codice penale militare del 13 giugno 19275.
2Se una persona di condizione civile è accusata di un reato secondo la presente legge, il Consiglio federale può deferire il giudizio alla giurisdizione ordinaria qualora non sussistano validi motivi che determinino la competenza della giurisdizione militare. Il giudice civile applica a questa persona il diritto penale militare.