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Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 4 pagine

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Art. 4 n. 1 terzo e sesto lemma

In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposte al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:

tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89);

attentati contro la sicurezza militare (art. 98–107);

Art. 218 cpv. 5

5Se una persona di condizione civile è accusata di un reato secondo il presente Codice, il Consiglio federale può deferire il giudizio alla giurisdizione ordinaria qualora non sussistano validi motivi che determinino la competenza della giurisdizione militare. Il giudice civile applica a questa persona il diritto penale militare.

Art. 220

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 223 cpv. 1

1I conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria nonché sull’ammissibilità di un deferimento alla giurisdizione ordinaria secondo l’articolo 218 capoverso 5 sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.