Rapporto esplicativo OIBT

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione

1. Punti essenziali dell'avamprogetto

L'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) disciplina le condizioni per i lavori sugli impianti elettrici a bassa tensione e il controllo di questi impianti. La sicurezza degli impianti elettrici a bassa tensione deve essere verificata periodicamente da organi di controllo indipendenti e dimostrata con il cosiddetto rapporto di sicurezza. La periodicità di queste verifiche dipende dal potenziale di pericolo che deriva da questi impianti – maggiore è il pericolo che può derivare da un impianto, più breve è il periodo di controllo. I periodi di controllo per i diversi impianti elettrici a bassa tensione sono stabiliti nell'allegato all'OIBT.

Chi realizza impianti elettrici a bassa tensione è tenuto a farlo rispettando le norme vigenti (norme per le installazioni a bassa tensione). Ancora oggi, negli edifici più vecchi si trovano impianti elettrici a bassa tensione secondo i cosiddetti «schema III» o «schema II». Questi impianti domestici sono stati costruiti secondo le norme in vigore fino al 1985, ma non sono più conformi alle norme vigenti oggi e quindi neanche allo stato attuale della tecnica. La loro sostituzione con impianti conformi alle norme attuali aumenterebbe significativamente la sicurezza e sarebbe in linea di principio auspicabile (maggiore rischio che in determinate circostanze si produca una corrente di guasto fatale). Tuttavia, la revisione parziale in vigore dal 1° gennaio 2018, non ha introdotto l'obbligo di sostituzione di tali impianti, poiché avrebbe comportato un'ingerenza sproporzionata nella proprietà privata. La revisione li ha invece sottoposti a un periodo di controllo più rigido (n. 2.3.11 all. OIBT): essi vengono controllati ogni cinque anni; diversamente dagli impianti domestici più recenti, il cui periodo di controllo è di 20 anni.

Dall'ultima revisione dell'OIBT ad oggi è emerso che tali impianti domestici spesso non sono realizzati completamente, ma solo parzialmente, secondo gli schemi III o II, così che all'interno di questi edifici (ad es. in una casa unifamiliare) ci sono parti degli impianti realizzate secondo lo stato attuale della tecnica e altre parti realizzate secondo gli schemi III o II (impianti misti; ad es. in uno o più stanze vi è ancora una parte degli impianti realizzata secondo lo schema III o II). Secondo l'allegato attualmente in vigore, ciò comporta che le parti degli impianti secondo gli schemi III e II devono essere sottoposte a controllo con una periodicità di cinque anni e le parti restanti ogni venti anni. Tale disposizione interessa il 15 - 20 per cento circa degli edifici (tendenza in diminuzione). Per tali edifici devono essere quindi eseguite diverse procedure di controllo – con relativo onere dei proprietari, degli organi di controllo e dei gestori di rete. I gestori di rete, che devono richiedere ai proprietari controlli periodici, sono tenuti a presentare diversi rapporti di sicurezza per tali edifici; tali rapporti spesso concernono solo parti marginali dell'intero impianto dell'edificio e talvolta si riferiscono a più stanze. La registrazione e la localizzazione di tali parti degli impianti, necessaria per il controllo, è associata a un onere eccessivo. Per i proprietari, la coesistenza di diverse procedure di controllo comporta un onere amministrativo (garanzia dell'accesso) e finanziario (rimunerazione degli ispettori).

Per ridurre quest'onere causato dalle diverse procedure di controllo, con la presente revisione l'intero impianto che, oltre alle parti secondo lo stato attuale della tecnica, contiene ancora parti obsolete installate secondo gli schemi III o II deve essere sottoposto al periodo di controllo più breve di cinque anni. In questo modo viene al contempo creato un incentivo per sostituire tali impianti obsoleti e portarli allo stato attuale della tecnica, aumentando significativamente la sicurezza. Nella pratica, gli ispettori fanno notare ai proprietari interessati gli svantaggi rilevanti per la sicurezza di questi impianti obsoleti.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

L'avamprogetto non ha alcuna conseguenza su Confederazione, Cantoni e Comuni.