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Consultazione 2021/105: Modifica della legge federale che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo · 2 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3 Per i progetti la cui attuazione inizia prima del 1° gennaio 2023 o dura oltre il 31 dicembre 2026, si applica un tasso medio massimo valido per tutta la durata del progetto; il calcolo avviene pro rata temporis.
4 Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo per il periodo 2023 – 2026 ammonta al massimo al 70 per cento dei costi globali.
II
La legge ha effetto sino al 31 dicembre 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.