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Consultazione 2021/110: Trasposizione della misura di protezione dell’infrastruttura delle borse alla LInFi · 3 pagine

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Legge sull’infrastruttura finanziaria «%ASFF_YYYY_ID»

b. i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione svizzera.

2Una borsa estera non necessita di un riconoscimento per il commercio di titoli di partecipazione:

a. che sono quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione con il consenso esplicito dell’emittente dato prima del 30 novembre 2018;

b. che sono stati quotati o ammessi al commercio nella borsa in questione prima del 30 novembre 2018; e

c. il cui emittente si assume presso la borsa in questione gli obblighi connessi con la quotazione o l’ammissione al commercio.

3Il riconoscimento decade non appena la sede di negoziazione ha la sua sede in una Giurisdizione secondo l’articolo 41c capoverso 2.

Art. 41b Condizioni per il riconoscimento e procedura

1La FINMA accorda il riconoscimento su richiesta, se la sede di negoziazione estera:

a. sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e

b. non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.

2Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda.

Art. 41c Pubblicazione di elenchi

1La FINMA pubblica un elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute.

2Il Consiglio federale pubblica un elenco delle Giurisdizioni di cui all’articolo 41b capoverso 1 lettera b.

Art. 163a Disposizioni transitorie della modifica …

Le sedi di negoziazione estere che, all’entrata in vigore della modifica del …, dispongono di un riconoscimento della FINMA ai sensi dell’ordinanza del 30 novembre 20182 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera non necessitano di un nuovo riconoscimento secondo l’articolo 41a.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 RS 958.2