Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/112: Modifica dell’ordinanza sull’IVA (Procedure elettroniche) · 4 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
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Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l’articolo 65a della legge sull’IVA (LIVA) , in base al quale il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento delle procedure per via elettronica e discipli- narne le modalità.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
Con l’entrata in vigore dell’articolo 123 dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) l’annuncio di inizio dell’assog- gettamento secondo l’articolo 66 capoverso 1 LIVA, la presentazione del rendiconto secondo l’arti- colo 71 LIVA e le correzioni successive del rendiconto secondo l’articolo 72 LIVA devono avvenire esclusivamente per via elettronica attraverso l’apposito portale. L’accesso può essere effettuato anche da altri portali. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è proprietaria dei dati delle applicazioni di base del portale ed è responsabile del rispetto del segreto fiscale.
2.2 Attuazione
A fine 2021 veniva effettuato per via elettronica praticamente il 100 per cento degli annunci, il 90 per cento circa dei rendiconti e il 70 per cento circa delle correzioni. Un’ampia maggioranza dei contribuenti interagisce dunque già oggi spontaneamente per via elettronica con l’AFC. Si può per- tanto ritenere che l’utilizzo del portale sia più vantaggioso dell’annuncio o del rendiconto su carta. Una comunicazione con l’AFC che nei casi menzionati avvenga esclusivamente per via elettronica attraverso l’apposito portale appare quindi come un obbligo ragionevolmente esigibile.
3 Commento ai singoli articoli
Art. 123
L’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto e le correzioni successive del rendiconto (art. 71 e 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attra- verso l’apposito portale oppure portali partner (ad es. EasyGov) collegati a questo portale.
Se un annuncio, un rendiconto o le correzioni di quest’ultimo non vengono effettuati per via elettro- nica attraverso l’apposito portale, l’AFC li respinge, richiamando il contribuente ai suoi obblighi se- condo l’articolo 123 OIVA. Nella sua diffida, l’AFC sollecita il contribuente a effettuare elettronica- mente l’annuncio, il rendiconto o le correzioni attraverso l’apposito portale entro un termine
suppletivo. L’AFC richiama inoltre l’attenzione del contribuente sul fatto che un annuncio, un rendi- conto o le correzioni non effettuati elettronicamente attraverso l’apposito portale sono considerati come non presentati e la mancata presentazione costituisce una violazione di obblighi procedurali secondo l’articolo 98 LIVA punibile con la multa. La tassazione avviene d’ufficio conformemente all’articolo 79 LIVA.
L’articolo 66 capoverso 1 LIVA sull’annuncio di inizio dell’assoggettamento dispone che l’annuncio avvenga per scritto. La presente ordinanza, fondata sulla regolamentazione (successiva) dell’arti- colo 65a LIVA, prevale su tale disposizione, sicché vale l’articolo 65a e la disposizione d’esecu- zione basata su di esso. In futuro, l’annuncio dovrà essere effettuato per via elettronica attraverso l’apposito portale.
Articolo 166c