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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine
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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 2 Dimensioni dell’azienda
1I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se il volume di lavoro nell’azienda è di almeno un’unità standard di manodopera (USM).
2Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM:
a. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle zone di montagna III e IV a garanzia della gestione;
b. per mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nelle aree della regione di montagna e di quella collinare a garanzia di una sufficiente densità d’insediamento.
3I criteri per la valutazione del rischio dell’insediamento secondo il capoverso 2 lettera b per la delimitazione delle aree a rischio sono stabiliti nell’allegato.
4A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, possono essere applicati i coefficienti USM dell’ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale.
Art. 3
Abrogato
1 RS 914.11
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