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Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 115 pagine

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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità.

Art. 13 cpv. 3

3Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le esigenze relative all’onere sopportabile di cui all’articolo 7 capoverso 2 e offre la garanzia richiesta. È fatto salvo l’articolo 15.

Art. 14 cpv. 1, 3 e 4

1L’autorità che decide fissa il termine per il rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda il termine massimo è di dieci anni. Entro i termini massimi è consentito differire e sospendere il rimborso.

3Abrogato

4Abrogato

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr