Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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8 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), RS 914.11

8.1 Situazione iniziale

Nel presente pacchetto di ordinanze si propone di sottoporre a revisione totale l’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1) nonché di abrogare l’ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC; RS 913.211) integrando le rispettive disposizioni nell’OMSC sotto forma di allegato.

Le disposizioni dell’OMSC e quelle dell’OMSt vengono armonizzate.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio. Secondo la proposta di modifica, a partire dalla zona di montagna III le dimensioni dell’azienda necessarie sono ridotte a 0,60 USM per non compromettere la gestione.

Con l’abrogazione dell’OIMSC la matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento è integrata nell’OMSC sotto forma di allegato.

Le disposizioni concernenti la concessione di mutui per ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per la conversione dei debiti vengono armonizzate. Per queste due misure è richiesta una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità o una formazione professionale come contadina/responsabile d’economia domestica rurale con attestato professionale federale oppure la gestione efficiente dell’azienda durante almeno tre anni e documentata.

Nella sostanza imponibile tassata i terreni edificabili sono già valutati in base alle prescrizioni cantonali. Nell’ottica di una semplificazione amministrativa, il valore patrimoniale dei terreni edificabili non viene più corretto con il valore venale alle condizioni locali. È anche specificato come deve essere considerata la sostanza delle persone giuridiche, di una società di persone o di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata.

Alle aziende efficienti non devono essere poste limitazioni per la conversione dei debiti. Tre anni dopo una riconversione dei debiti (anziché dieci come finora) è possibile presentare nuovamente una domanda in tal senso.

In caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale può essere trasferito al successore. Per non ostacolare il processo di alienazione o di affitto occorre esclusivamente garantire la sostenibilità dell’onere e offrire la garanzia richiesta. Non vengono imposte altre condizioni.

Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di differire o sospendere, entro i termini massimi, il rimborso dei mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1.

8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 2 Dimensioni dell’azienda

Le dimensioni dell’azienda agricola del richiedente devono essere di 1,0 USM. Ciò non riguarda le aziende situate in un’area a rischio. In questo caso le dimensioni necessarie sono ridotte a 0,60 USM.

Per motivi pratici vengono adeguati i criteri per definire le aree in cui la gestione è a rischio. Criteri quali l’importo dei canoni d’affitto, l’aumento dei terreni incolti o l’aumento del sottobosco e del bosco non sono praticamente applicabili (art. 2 cpv. 1 OIMSC). Pertanto si propone di ridurre a 0,60 USM, a partire dalla zona di montagna III, le dimensioni dell’azienda necessarie per non compromettere la gestione. Soltanto il 15 per cento delle aziende agricole in Svizzera è ubicato nelle zone di montagna III e IV. In queste zone si trova il 58 per cento della superficie agricola utile con una declività superiore al 18 per cento. Nella zona di montagna IV addirittura l’81 per cento della superficie agricola utile ha una