Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura
processo di alienazione o di affitto. Analogamente a quanto prescritto nell’OMSt, occorre esclusivamente garantire la sostenibilità dell’onere e offrire la garanzia richiesta.
Articolo 14 capoversi 1, 3 e 4
Viene disciplinata in maniera uniforme la possibilità di differire o sospendere, entro i termini massimi, il rimborso dei mutui accordati conformemente all’articolo 1 capoverso 1.
8.4 Ripercussioni
8.4.1 Confederazione
Gli importi messi a disposizione a titolo di aiuto per la conduzione aziendale aumenteranno probabilmente in misura assai limitata, perché il limite della sostanza è applicato solo a poche aziende. La sostanza imponibile tassata delle aziende agricole non è nota. I terreni edificabili sono valutati differentemente dai Cantoni. L’aiuto per la conduzione aziendale è finanziato attraverso un fondo di rotazione a carico della Confederazione e dei Cantoni. Il rimborso dei mutui in corso da parte delle famiglie contadine permette di finanziare i nuovi aiuti per la conduzione aziendale.
8.4.2 Cantoni
Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nel trattamento delle pratiche, in particolare grazie all’armonizzazione delle disposizioni delle diverse ordinanze.
8.4.3 Economia
Le misure contribuiscono a ridurre l’indebitamento delle aziende.
8.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche delle disposizioni sono compatibili con il diritto internazionale.
8.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
8.7 Basi legali
All’articolo 79 capoverso 2 LAgr il legislatore attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli per la concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.