Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

7.4.1.2 Cantoni

Le proposte comportano una semplificazione amministrativa nell'elaborazione del fascicolo. Probabilmente i Cantoni dovranno trattare più domande e mettere a disposizione maggiori mezzi finanziari (cofinanziamento), a causa dei nuovi provvedimenti tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente.

7.4.1.3 Economia

Viene creato ulteriore valore aggiunto ed è possibile mantenere e creare nuovi posti di lavoro nello spazio rurale.

I provvedimenti contribuiscono all'occupazione decentrata del Paese e alla tutela di un paesaggio aperto e di alta qualità. Si riducono gli effetti dell'agricoltura sull'ambiente (gas serra e prodotti fitosanitari).

7.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le nuove disposizioni non tangono il diritto internazionale.

7.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

7.7 Basi legali

Negli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2 e 177 LAgr, il legislatore ha accordato al Consiglio federale la competenza di vincolare la concessione di aiuti agli investimenti a condizioni e oneri, di prevedere eccezioni alla gestione in proprio, nonché di delegare all'UFAG l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa e il calcolo dell'importo degli aiuti agli investimenti.

Visti il tempo limitato, la portata del progetto e la consultazione degli uffici relativamente breve, per la Commissione interna di redazione (CIR) dell’Ufficio federale di giustizia e della Cancelleria federale non è stato possibile esaminare l’intero avamprogetto dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali. È previsto che prima della seconda consultazione degli uffici la CIR porti a termine l’esame indipendentemente dai risultati della consultazione e si proceda ai necessari adeguamenti d’intesa con l’ufficio competente.