Progetto
Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti
fitosanitari nell’agricoltura «%ASFF_YYYY_ID»
3Su incarico di terzi, le persone che non possiedono un’autorizzazione speciale possono impiegare prodotti fitosanitari soltanto se sono o sono state istruite sul posto dal titolare di un’autorizzazione speciale.
Art. 2 Competenze e conoscenze, attestazione
1L’autorizzazione speciale è concessa alle persone in possesso delle competenze e delle conoscenze richieste secondo l’allegato 1.
2Il possesso delle competenze e delle conoscenze richieste è attestato dal superamento di un esame secondo l’articolo 3.
3Un’autorizzazione speciale rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (UE/AELS) in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 ORRPChim è convertita in un’autorizzazione speciale svizzera qualora il titolare elegga domicilio in Svizzera dopo che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute. Se non risultano soddisfatti tutti i requisiti relativi alle competenze e alle conoscenze di cui all’allegato 1, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) prevede misure volte a compensare le differenze tra la formazione svizzera e quella estera (misure di compensazione), in particolare sotto forma di esame o di tirocinio di adattamento.
4Il titolare di un’autorizzazione speciale Orticoltura secondo l’ordinanza del DATEC del xxx concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticultura (OAS-O)4 può ottenere un’autorizzazione speciale Agricoltura a condizioni semplificate.
Sezione 2: Esame e formazione continua
Art. 3 Esame
1L’esame permette di controllare che i candidati possiedano le competenze e le conoscenze richieste secondo l’allegato 1 per ottenere un’autorizzazione speciale.
2L’esame è disciplinato nell’allegato 2.
Art. 4 Formazione continua
Il contenuto e l’organizzazione della formazione continua secondo l’articolo 10 ORRPChim, i diritti e i doveri dei titolari delle autorizzazioni speciali e degli organi riconosciuti incaricati della formazione continua sono disciplinati nell’allegato 3.
4 RS XXX