Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 3 pagine

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1 Situazione iniziale

A causa dell’abrogazione del divieto nella legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), la canapa per scopi medici deve essere spostata dall’elenco d dell’allegato 5 (stupefacenti vietati) all’elenco a dell’allegato 2 (sostanze sottoposte a tutte le misure di controllo) dell’OEStup-DFI. Di conseguenza, per l’utilizzo della canapa per scopi medici si applicano le misure ordinarie di controllo, così come avviene per altri stupefacenti usati a fini medici. Queste misure di controllo sono disciplinate dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) e riguardano in particolare la concessione di autorizzazioni (requisiti per le domande e i richiedenti), la regolamentazione del commercio internazionale, gli obblighi relativi alle notifiche e alla documentazione, i requisiti per la conservazione e la regolamentazione per l’acquisizione e la dispensazione.

Gli stupefacenti che hanno gli effetti del tipo della canapa e non vengono utilizzati per scopi medici, sono soggetti sempre all’articolo 8 capoverso 1 LStup. La canapa rimane nell’elenco d dell’allegato 5 dell’OEStup-DFI se non viene usata per scopi medici.

I valori limite già definiti per la concentrazione di THC totale rimangono invariati.

2 Spiegazioni relative ai singoli adeguamenti

Art. 4

A seguito della revisione del diritto agricolo sul materiale di moltiplicazione (diritto sulle sementi) del 1° gennaio 2021 e della conseguente abrogazione del catalogo svizzero delle varietà per la canapa oleaginosa e da fibra nell’ordinanza sulle varietà dell’UFAG, l’articolo 4 sarà adattato di conseguenza nell’ambito di una rettifica successiva.

2.1 Allegato 1 (elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a-d)

Gli adattamenti riguardano l’allegato 2 (elenco a) e l’allegato 5 (elenco d) OEStup-DFI. E di conseguenza sarà adeguato di pari passo anche l’elenco generale nell’allegato 1 OEStup-DFI.

2.2 Allegato 2 (elenco a)

Nell’elenco a vengono inseriti la canapa per scopi medici e i preparati a base di canapa per scopi medici, vale a dire l’estratto di canapa, la resina di canapa, l’olio di canapa e la tintura di canapa. I semi di canapa e le talee di canapa, se destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica, sono inclusi anche nell’elenco a. Anche l’ingrediente attivo (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (dronabinolo) per scopi medici e gli isomeri del tetraidrocannabinolo per scopi medici vengono inseriti nell’elenco a.

Canapa per scopi medici

Questa include le piante di canapa o parti delle stesse se sono destinate a fini medici. Gli scopi medici comprendono anche la fabbricazione farmaceutica. Lo spostamento della canapa per scopi medici nell’elenco a consente di applicare le misure ordinarie di controllo, così come avviene per altri stupefacenti usati a fini medici.