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Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 12 pagine
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Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)
Modifica del «$$SmartDocumentDate»
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 maggio 20111 sul controllo degli stupefacenti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza, eccettuati gli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 16 capoverso 1 lettera e, 53 capoverso 1, 65 capoverso 2 e 66 capoverso 2 lettera e nonché i titoli del capitolo 4 e della sezione 3 del capitolo 4, l’espressione «Istituto» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».
Art. 5 rubrica e cpv. 3
Autorizzazioni d’esercizio
3 L’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate dell’elenco a, b ed f è rilasciata da Swissmedic.
Art. 6a Autorizzazione alla singola coltivazione
L’autorizzazione alla singola coltivazione è rilasciata da Swissmedic.
Titolo prima dell’art. 11
RS ..........
1 RS 812.121.1
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