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Consultazione 2021/29: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: Limitazione delle prestazioni di aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi · 2 pagine
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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
(Limitazione delle prestazioni dell’aiuto sociale versate a stranieri provenienti da Paesi terzi)
Modifica del[data]
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 38a Limitazione delle prestazioni dell’aiuto sociale
Nei primi tre anni dal rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora, l’entità dell’aiuto sociale versato ai rispettivi titolari è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Sono fatti salvi i diritti dei rifugiati riconosciuti secondo l’articolo 23 dell’accordo del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 58 cpv. 1 lett. a
1Nel valutare l’integrazione l’autorità competente si basa sui criteri seguenti:
e. l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.
Art. 84 cpv. 5
5Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone i criteri d’integrazione secondo l’articolo 58a, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.
1…
2 RS 142.20
3 RS 0.142.30
2021–......