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Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 3 pagine

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3 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se la somma è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro.

Art. 34 cpv. 2 primo periodo

2 Gli avvisi e le decisioni sono notificati per via elettronica se il destinatario lo chiede espressamente o se ha trasmesso i suoi atti per via elettronica e non ha chiesto espressamente la notificazione in forma cartacea.

Art. 67 cpv. 4

4Il Consiglio federale può disciplinare il contenuto e la forma delle indicazioni nonché il numero dei crediti per ogni domanda

d’esecuzione.

Art. 125 rubrica (concerne soltanto i testi tedesco e francese)

Art. 129a

3a. Incanto su1 I beni mobili possono essere realizzati mediante incanto su una piattaforma in li-

nea privata piattaforma in linea, accessibile al pubblico, di un gestore privato.

2 L'ufficiale esecutore ordina l’incanto in linea e le sue modalità mediante decisione; la decisione è comunicata al debitore, al creditore e ai terzi coinvolti.

3 Il bene può essere alienato soltanto a un prezzo che ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.

4 Gli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 si applicano per analogia anche all’incanto in linea.

3 RS 955.0