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Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 2 pagine
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Legge federale Progetto sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)
Modifica del [data]
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,
decreta:
I
La legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione viene modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 60 cpv. 1, 63, 64, 75, 75a, 95 cpv. 1 e 122 cpv. 1 della Costituzione federale3
Art. 3 cpv. 1 lett. k, l e m
1 In questa legge, le espressioni seguenti significano:
k. dati geologici: dati sul sottosuolo geologico, in particolare sulla sua struttura, sulla sua composizione e sulle sue proprietà, sull’uso passato e presente, sul valore economico, sociale e scientifico e sui processi geologici passati, presenti e potenziali;
l. dati geologici primari: dati derivanti da misurazioni, fotografie, documentazioni e descrizioni dirette di caratteristiche geologiche;
m. dati geologici primari elaborati: dati geologici primari preparati per l’interpretazione.
Art. 28a Scambio di dati geologici
1 Le persone autorizzate ad accedere ai dati geologici primari, elaborati o meno, devono mettere questi dati a disposizione della Confederazione e dei Cantoni.
1FF 20XX ...
2 RS 510.62
3 RS 101 2016–......