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Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 2 pagine

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Legge federale Progetto sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

Modifica del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,

decreta:

I

La legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione viene modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 60 cpv. 1, 63, 64, 75, 75a, 95 cpv. 1 e 122 cpv. 1 della Costituzione federale3

Art. 3 cpv. 1 lett. k, l e m

1 In questa legge, le espressioni seguenti significano:

k. dati geologici: dati sul sottosuolo geologico, in particolare sulla sua struttura, sulla sua composizione e sulle sue proprietà, sull’uso passato e presente, sul valore economico, sociale e scientifico e sui processi geologici passati, presenti e potenziali;

l. dati geologici primari: dati derivanti da misurazioni, fotografie, documentazioni e descrizioni dirette di caratteristiche geologiche;

m. dati geologici primari elaborati: dati geologici primari preparati per l’interpretazione.

Art. 28a Scambio di dati geologici

1 Le persone autorizzate ad accedere ai dati geologici primari, elaborati o meno, devono mettere questi dati a disposizione della Confederazione e dei Cantoni.

1FF 20XX ...

2 RS 510.62

3 RS 101 2016–......