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Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 2 pagine

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Legge sulla geoinformazione FF1 20XX

2 I dati geologici primari devono essere messi a disposizione gratuitamente alla Confederazione e ai Cantoni. Per la fornitura dei dati geologici primari elaborati richiesti, la Confederazione e i Cantoni versano un indennizzo, che viene stimato tenendo conto degli eventuali contributi statali già versati.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità, sul compenso, sull’utilizzo dei dati come anche in merito alle condizioni qualitative e tecniche dei dati.

Art. 28b Dati e informazioni geologici res nullius

1 Chiunque, senza esserne autorizzato, abbia il controllo dei dati geologici per cui non esistono diritti di altre persone deve metterli a disposizione del Cantone al quale il sottosuolo appartiene.

2 Il Cantone ha il diritto di utilizzare e sfruttare questi dati.

Art. 28c Dati geologici senza padrone

1 Chi, senza averne personalmente diritto, detiene la proprietà di dati geologici sui quali non sussiste nessun diritto di altre persone, è tenuto a metterli a disposizione al Cantone a cui fa riferimento il sottosuolo in questione.

2 Al Cantone spetta il diritto di utilizzare e valorizzare tali dati.

II

La legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie viene modificata come segue:

Art. 45 Dati geologici

1 Su richiesta, i gestori dell’infrastruttura devono fornire gratuitamente al Servizio geologico nazionale i dati geologici in relazione a una procedura di autorizzazione di pianificazione oppure registrati durante l’esecuzione di un progetto di autorizzazione di pianificazione.

2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità, sull’utilizzo dei dati e in merito alle condizioni qualitative e tecniche dei dati.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale decide l’entrata in vigore.

4 RS 742.101