Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/4: Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale · 80 pagine

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non sussistono soltanto molestie sessuali propriamente dette. Segnatamente la nuova disposizione si applica:

se l’autore compie un atto sessuale con la vittima o glielo fa compiere ignorando intenzionalmente (o con dolo eventuale) la volontà espressa verbalmente e/o non verbalmente dalla vittima stessa e senza forzarla; oppure

se l’autore compie inaspettatamente un atto sessuale con la vittima; oppure

se l’autore, nell’esercizio di un’attività nel settore sanitario, compie un atto sessuale con una persona o glielo fa compiere sfruttando il suo errore sulla natura dell’atto;

la definizione della «violenza carnale» sarà estesa in modo tale che non sia considerata atto sessuale forzato soltanto la congiunzione carnale e che la fattispecie comprenda anche vittime di sesso maschile;

in caso di esibizionismo sarà possibile infliggere soltanto una multa anziché una pena pecuniaria;

gli oggetti e le rappresentazioni pornografici che vertono su atti sessuali con l’uso di violenza tra adulti non saranno più considerati pornografia dura;

nell’ambito della pornografia sarà estesa l’impunità delle persone che fabbricano, possiedono o consumano fotografie o filmati pornografici raffiguranti minorenni oppure li trasmettono alla persona raffigurata. L’impunità è subordinata al fatto che la persona raffigurata abbia dato il proprio consenso, la persona che fabbrica le fotografie o i filmati non dia o prometta in cambio alcuna rimunerazione e la differenza d’età tra le persone coinvolte non ecceda i tre anni.

Saranno esenti da pena anche i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano fotografie o filmati pornografici che li raffigurano e che, a determinate condizioni, li trasmettono;

con l’articolo 197a viene proposta una nuova fattispecie che rende espressamente perseguibile l’adescamento in rete in senso stretto (v. iniziativa parlamentare 18.434 [Amherd] Bregy «Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni»).

Una parte di queste modifiche è proposta come una variante di due.

Contrariamente al disegno del Consiglio federale, negli articoli 187 segg. la pena pecuniaria quale possibile sanzione non sarà soppressa. Si rinuncerà pure a introdurre una fattispecie specifica relativa alle immagini di bambini nudi (v. mozione 14.3022 Rickli «Pornografia infantile. Vietare le immagini di bambini nudi»).