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Consultazione 2021/45: Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi · 4 pagine

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Ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi

(Ordinanza sulle scorte obbligatorie di sementi)

del… Avamprogetto per la consultazione

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Principio

Le merci menzionate in allegato sottostanno all’obbligo di costituire scorte per garantire l’approvvigionamento del Paese in sementi.

Art. 2 Obbligo di costituire scorte

1Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le sementi menzionate in allegato.

2Per territorio svizzero s’intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.

3Non sottostà all’obbligo di costituire scorte chi, per anno civile, immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero meno di 25 chilogrammi delle merci menzionate in allegato.

Art. 3 Obblighi di notifica

1Le persone soggette all’obbligo di costituire scorte che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le sementi menzionate in allegato devono informarne immediatamente l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

2Devono notificare periodicamente all’UFAE il tipo e i quantitativi di merci messe in commercio. L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

1RS 531

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