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Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 2 pagine
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Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del … Progetto del 31 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:
Art. 4biscpv. 1 e 2, prima frase
1I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene esclusivamente abbattendo animali di meno di un anno di età; possono essere abbattuti al massimo la metà di questi animali.
2In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 10 animali da reddito nell’arco di quattro mesi....
Art. 9biscpv. 2–4
2Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:
a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell’arco di quattro mesi;
b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell’arco di un mese; o
c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito dopo che negli anni precedenti erano già stati registrati danni causati da lupi.
3In caso di bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell’arco di quattro mesi almeno tre animali da reddito.
1 RS 922.01
2021-…