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Consultazione 2021/54: Revisione dell’ordinanza sulla caccia · 2 pagine

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Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

4Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.

Art. 10tercpv. 1 e 2

1Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM partecipa al massimo all’80 per cento dei costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10quatercapoverso 2;

b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;

c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;

d. altre misure efficaci adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate.

2L’UFAM può partecipare nella misura del 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;

b. la pianificazione per separare i sentieri dalla regione d’impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l’attuazione di queste misure;

c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr