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Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 2 pagine

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notte e tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 1, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto.

Art. 51 Aziende di pulizia

Alle aziende di pulizia e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capoverso 1, purché l’intervento del personale di pulizia:

a. sia necessario di notte o la domenica per il buon funzionamento dell’azienda che lo impiega; e

b. si svolga in un’azienda:

1. assoggettata alla presente ordinanza;

2. titolare di un permesso che la autorizzi a ricorrere a un sistema di organizzazione del tempo di lavoro in cui si lavori 24 ore su 24, 7 giorni su 7; o

3. per la quale il lavoro notturno e domenicale è previsto da un'altra legge.

Art. 51a Aziende che svolgono compiti di manutenzione

Alle aziende che svolgono compiti di manutenzione e ai lavoratori in esse occupate si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, purché il lavoro notturno o domenicale sia necessario per garantire la continuità delle attività di un’azienda:

1. assoggettata alla presente ordinanza; e

2. le cui prestazioni devono essere assicurate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nell’interesse pubblico.

Art. 51b Aziende che garantiscono il servizio invernale

Alle aziende che garantiscono il servizio invernale e ai lavoratori in esse occupati per lo spargimento del sale e lo sgombero della neve si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr