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Consultazione 2021/56: Modifica dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 2 pagine

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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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II

L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 e 2bis

2 Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.

2bis Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.

Art. 27 cpv. 1

1 Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai lavoratori in esse occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 5, 11, 12 capoverso 2 e 13.

Art. 43 Manifestazioni

1 Alle aziende per conferenze, congressi e fiere e ai lavoratori in esse occupati per il servizio e l’assistenza ai visitatori si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 13. Le stesse condizioni si applicano ai lavoratori di altre aziende occupati, al di fuori del loro luogo abituale di lavoro, per il servizio o l’assistenza ai visitatori nel quadro di manifestazioni.

2 Ai lavoratori occupati per il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione degli stand nonché ai lavoratori occupati per il montaggio, lo smontaggio, la gestione e la manutenzione delle installazioni tecniche utilizzate per la manifestazione si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per queste attività.

3 L’articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifestazioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporaneamente dell’articolo 7 capoverso 1 e dell’articolo 10 capoverso 4.

4 Gli articoli 10 capoverso 4 e 11 sono applicabili soltanto ai lavoratori delle aziende che forniscono, come attività principale, servizi destinati a manifestazioni.

5Sono considerati manifestazioni gli eventi destinati al pubblico e organizzati in particolare a scopo culturale, politico, scientifico o sportivo nonché le fiere in cui sono riuniti diversi espositori che presentano e vendono i loro prodotti.

Art. 43a

Abrogato

Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico

Alle aziende di costruzione e di manutenzione che operano per conto di un’azienda soggetta alla legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici e ai lavoratori in esse occupati che lavorano sui binari o nelle loro vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico, si applicano l'articolo 4 per tutta la

1 RS 822.112

2021–…..